Le organizzazioni pacifiste attaccate affermano che al momento dell’assalto la nave Mave Marmara, battente bandiera turca, si trovasse a 75 miglia marinedalla costa della Striscia di Gaza e di Israele e avesse issato bandiera bianca. Israele non ha finora negato che l’assalto compiuto dalla Marina Militare Israeliana nei confronti della flotta si sia compiuto in acque internazionali. Al Jazeera riporta, anzi, una dichiarazione di Avital Leibovich, portavoce dell’Esercito Israeliano, in cui si afferma «… è accaduto in acque esterne a quelle israeliane ma noi abbiamo il diritto di difenderci.» In questa frase si riassume, sotto il profilo strettamente giuridico, l’illegalità dell’azione militare in oggetto. Per poter comprendere quali diritti Israele potesse esercitare in acque internazionali e di quali crimini possa essersi macchiata, è necessaria una breve disamina di alcuni concetti basilari del Diritto Internazionale Marittimo e del Diritto Internazionale Umanitario.
La prima affermazione del principio per cui ciascuno è libero, per il diritto delle genti, di «viaggiare sul mare in quei luoghi e presso quelle Nazioni che a lui piaccia», si deve a Hugo Grotius, che nella sua Dissertazione «Mare Liberum» del 1601, sostenne la tesi della libertà di navigazione degli Olandesi contro le pretese portoghesi di esercitare diritti sovrani nell’Oceano Indiano.